La FIGC ha comunicato la decisione ufficiale di sospendere la norma anti-Superlega. La scelta ĆØ legata alla decisione della Corte di Giustizia Europea che, lo scorso dicembre, ha stabilito che ĆØ illegale vietare ai club di partecipare ad altri tornei. In Italia dunque la norma anti-Superlega ĆØ momentaneamente caduta, dopo aver minacciato l’esclusione dei club che avrebbero deciso di entrare a far parte della Superlega.
IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC
“Il Presidente Federale vista la delibera del Consiglio Federale adottata nella riunione del 17 maggio 2021, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, e la delibera del Consiglio Federale adottata nella riunione del 20 dicembre 2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023; visto, in particolare, lāart. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, nel quale cosi si legge ā[ā¦.] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGCā; visti, altresƬ, il punto A-1) della Sezione II) āULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETĆ DI SERIE Aā, il punto A-1) della Sezione III āULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETĆ DI SERIE Bā e il punto A-1) della Sezione V āULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETĆ DI SERIE Cā, di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, nel quale cosƬ si legge: ā [ā¦.] contenente [ā¦] lāimpegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGCā; ritenuto opportuno analizzare la formulazione delle suddette norme alla luce della sentenza C-333/21 della Corte Giustizia dellāUnione Europea del 21 dicembre 2023;
visto lāart. 24, comma 3 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti federali
delibera di sospendere temporaneamente, nelle more dellāespletamento dei richiamati approfondimenti, lāefficacia delle disposizioni di cui al richiamato art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, limitatamente alla parte in cui cosƬ si legge: ā [ā¦..] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGCā, nonchĆ© alle richiamate lett. A-1) della Sezione II), lett. A-1) della Sezione III) e lett. A-1) della Sezione V), di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, limitatamente alla parte in cui cosƬ si legge: ā[ā¦.] contenente [ā¦..] lāimpegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGCā.


